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Lugo di Vicenza

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ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO


NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L'accesso civico cosiddetto generalizzato è disciplinato dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. nonché da:
  • Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013";
  • Circolare 2/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
 
OGGETTO DELLA RICHIESTA
Oggetto della richiesta sono i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
 
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di accesso generalizzato deve essere presenta mediante l’apposito modello “domanda di accesso civico generalizzato” che dovrà essere:
  • sottoscritto con firma digitale (se presentata con modalità telematiche);
oppure
  • sottoscritto a mano e accompagnata dalla copia di un documento di identità.
Quando la consegna è fatta a mano è possibile firmare la richiesta davanti all'impiegato che la riceve mostrando il proprio documento di identità.
Nella richiesta occorre indicare tutti gli elementi utili per identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti. Non saranno accettate richieste formulate in modo così vago da non permettere all’Amministrazione di identificare i documenti o le informazioni ricercate.
La richiesta può essere presentata tramite:
  • posta elettronica certificata (PEC): lugodivicenza.vi@cert.ip-veneto.net
  • posta elettronica non certificata: protocollo@comune.lugo.vi.it
  • fax: 0445/861622
  • posta ordinaria o consegna a mano: Comune di Lugo di Vicenza, Ufficio Protocollo, Piazza XXV Aprile 28, 36030 LUGO DI VICENZA.
 
COSTI
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito.
Nel caso di rilascio di copie è previsto il rimborso delle spese di riproduzione.
Se l’interessato chiede l’autentica delle copie dovrà versare anche l’imposta di bollo vigente.
 
TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
Quando la richiesta di accesso generalizzato riguarda documenti o dati la cui divulgazione può comportare un pregiudizio ad uno degli interessi individuati dall’art. 5-bis, comma 2, se l’amministrazione individua dei privati controinteressati comunica loro la richiesta. Entro dieci giorni, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.
In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Nel caso in cui l’accesso sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
 
RIMEDI DISPONIBILI 
In caso di mancata risposta dell’amministrazione entro il termine di conclusione del procedimento o in caso di rifiuto parziale o totale dell’accesso l’interessato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
In alternativa, il richiedente può presentare ricorso al Difensore civico o al TAR del Veneto, notificando il ricorso anche al Comune.
Il Difensore civico deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso; ove lo stesso ritenga illegittimo il diniego o il differimento dell’Amministrazione, ne deve informare il richiedente e darne comunicazione all’Amministrazione.
Ove l’Amministrazione non confermi il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Garante, l’accesso è consentito.
Avverso la decisione dell’Amministrazione ovvero quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o a quella del Difensore civico, il controinteressato può proporre ricorso al TAR del Veneto ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 104/2010.
 
 
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